STATUTO

UNIONE INTERNAZIONALE DEI MAGISTRATI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Articolo 1

1. E’ costituita l’Unione Internazionale dei Magistrati.

2. La sede è stabilita a Roma.

Articolo 2

L’Unione non ha carattere politico o sindacale.

Articolo 3

1. L’Unione ha i seguenti scopi:

a) salvaguardare l’indipendenza del Potere Giudiziario, condizione essenziale della funzione giurisdizionale e garanzia dei diritti e delle libertà umane;
b) salvaguardare la posizione costituzionale e morale del Potere Giudiziario;
c) ampliare e perfezionare le conoscenze e la cultura dei magistrati mettendoli in contatto con i loro colleghi di altri paesi, facendo loro conoscere gli ordinamenti esteri ed il loro funzionamento, nonché il diritto positivo straniero, specialmente nella sua applicazione;
d) studiare in comune alcuni problemi giuridici al fine di giungere, sia nell’interesse nazionale, sia nell’interesse delle comunità regionali o universali, ad una migliore soluzione dei problemi stessi.

2. Questi scopi sono perseguiti con i seguenti mezzi:

a) organizzando congressi e riunioni di commissioni di studio;
b) intrattenendo rapporti culturali;
c) promuovendo ed intensificando rapporti di cordiale amicizia tra i magistrati dei diversi paesi;
d) favorendo la mutua assistenza tra le associazioni ed i gruppi nazionali, intensificando lo scambio di informazioni, facilitando le missioni di magistrati in altri paesi esteri e le loro vacanze all’estero;
e) con ogni altro mezzo approvato dal Consiglio Centrale.

Articolo 4

1. Sono soci dell’Unione:

(a) le associazioni nazionali ed ai comitati provvisori di associazioni che hanno sottoscritto il 6 settembre 1953 l’Atto costitutivo e lo Statuto.
(b) Le associazioni nazionali ed i gruppi rappresentativi nazionali ammessi con decisione del Consiglio Centrale.
(c) le associazioni regionali che rappresentano i magistrati in mancanza di associazioni nazionali ammesse con decisione del Consiglio Centrale.

2. I soci debbono essere apolitici e indipendenti dai poteri esecutivo e legislativo.

3. Con la loro azione essi debbono promuovere nei rispettivi paesi o regione il conseguimento degli scopi perseguiti dall’Unione Internazionale dei Magistrati.

Articolo 5

1. Un socio perde il suo status di membro se il Consiglio Centrale considera che lo stesso non rispetta i criteri previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 4.

2. Un socio in ritardo per più di tre anni nel pagamento delle quote sociali perde il suo status di membro dell’Unione, salvo decisione contraria del Consiglio Centrale.

Articolo 6

A richiesta, ogni membro deve sottoporsi a controllo e presentare un rapporto sulla situazione della giustizia nel suo paese e sul rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 4 del presente statuto.

Articolo 7

1. Il Consiglio Centrale è l’organo deliberativo dell’Unione. Ogni socio vi può delegare un rappresentante, che può essere assistito da un collega.

2. Ogni socio dispone di un solo voto.

3. Un membro può dare mandato ad un delegato di un altro membro presente alle riunioni del Consiglio Centrale di votare a suo nome. Alla stessa associazione non possono essere conferiti più di due mandati.

4. Un socio in ritardo per più di un anno nel pagamento delle quote sociali è privato del suo diritto di voto fino al pagamento integrale del suo debito.

5. Nessuna decisione è validamente presa dal Consiglio Centrale se non è presente o rappresentata la maggioranza dei membri. Eccezionalmente il Comitato di Presidenza può autorizzare un membro ad esprimere il voto sia per lettera raccomandata che per e-mail. Si terrà conto dei voti per lettera raccomandata o per e-mail ai fini del calcolo della maggioranza. Salva ogni altra disposizione del presente articolo, nel caso la riunione si tenga ai sensi dell’articolo 7, comma ottavo, una decisione può essere validamente adottata dal Consiglio Centrale   dalla maggioranza dei presenti alla riunione.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. Per l’ammissione e l’esclusione di nuovi membri è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti. Le astensioni non saranno conteggiate come voti espressi. I membri che non hanno diritto di voto conformemente all’ art. 7.4 non sono conteggiati nella formazione della maggioranza.

7. Il Consiglio Centrale si riunisce su convocazione del Presidente, preferibilmente a rotazione presso le sedi dei vari soci, almeno una volta ogni due anni, tranne che nei casi di forza maggiore o per altra situazione di impossibilità.

8. La riunione del Consiglio Centrale può inoltre essere svolta nella forma della videoconferenza, se così deciso dal Comitato di Presidenza, in casi di forza maggiore o allorquando sia altrimenti impossibile tenere una riunione ordinaria in presenza.

Articolo 8

1. Il Presidente rappresenta l’Unione Internazionale dei Magistrati. Egli ne assicura la direzione. È assistito da sei vice presidenti. Queste persone si riuniscono (ove necessario, anche tramite collegamento elettronico), se possibile, almeno una volta l’anno, in Comitato di Presidenza.

2. Uno dei vice presidenti può essere eletto Primo Vice Presidente su proposta di un membro e per voto del Consiglio Centrale.

3. Nell’elezione del Presidente e Primo Vice presidente i membri del Consiglio Centrale dovranno tener conto sia della diversità globale e dell’unità dell’UIM, che dell’auspicabile alternanza a livello dei Gruppi Regionali.

4. Il Segretariato Generale è l’organo esecutivo dell’Unione. Ha la sua sede a Roma. Il Segretario Generale è assistito da uno o più Segretari Generali aggiunti. Uno di questi Segretari Generali aggiunti è incaricato della tesoreria dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza. Il tesoriere rappresenta l’UIM per quanto attiene alle questioni finanziarie e nelle sue relazioni con gli istituti bancari. Ha il potere di sottoscrivere i contratti con gli istituti bancari, di aprire e chiudere i conti bancari dell’UIM sulla base delle decisioni adottate dal Comitato di Presidenza.

5. I titolari delle funzioni sopra previste sono eletti ogni due anni dal Consiglio Centrale. In caso di impossibilità di convocazione del Consiglio Centrale durante un anno elettorale, per effetto di una situazione di forza maggiore o comunque di impossibilità, queste elezioni avranno luogo nel corso della riunione successiva del Consiglio Centrale. I predetti titolari rimarranno in carica fino allo svolgimento delle predette elezioni. Nel caso l’impossibilità di tenere una riunione di presenza si protragga per un secondo anno, il Comitato di Presidenza può decidere all’unanimità di estendere il periodo di prorogatio per l’anno successivo; nel caso di decisione adottata non all’unanimità, le elezioni dovranno essere organizzate per videoconferenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma ottavo. Nel Comitato di Presidenza deve essere assicurata la presenza di almeno un vice presidente per ciascuno dei Gruppi Regionali. I vice presidenti non possono essere rieletti per più di tre volte. Il Presidente uscente siede per due anni supplementari nel Comitato di Presidenza con voto soltanto consultivo

6. Il Presidente dell’Unione ha facoltà di designare, perché l’assista nell’assolvimento delle sue mansioni, un delegato generale che egli sceglie tra i magistrati del suo paese. Questo delegato è riconosciuto dall’Unione come il collaboratore immediato e personale del Presidente ed assiste alle deliberazioni dell’Unione Internazionale.

Articolo 9

Il Regolamento Generale dell’Unione è approvato dal Consiglio Centrale.

Articolo 10

1. Il Consiglio Centrale fissa una quota sociale annua che i soci ordinari versano al Segretario Generale per far fronte alle spese per il funzionamento dell’Unione.

2. Il Segretario Generale rende conto ogni anno al Consiglio Centrale della gestione dei fondi. Nell’anno in cui il Consiglio Centrale non si riunisce il conto è reso al Presidente.

3. Il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto incaricato della tesoreria dispongono del potere di firma sui conti dell’Unione.

4. La gestione corrente è assicurata dal Segretario Generale e dal Segretario Generale aggiunto incaricato della tesoreria sotto il controllo del Presidente. Le spese non legate alla gestione ordinaria debbono essere autorizzate in via preventiva dal Presidente.

5. Ogni Gruppo Regionale può fissare un contributo annuale supplementare.

Articolo 11

1. I membri possono costituire Gruppi Regionali nel quadro dell’Unione Internazionale dei Magistrati, se il Consiglio Centrale non vi si oppone, al fine di promuovere gli obiettivi dell’Unione, laddove essi si realizzano in modo più efficace in un contesto regionale, nonché al fine di promuovere una cooperazione regionale nelle zone che appartengono alle giurisdizioni dei paesi membri, nel rispetto dei principi e degli obiettivi dell’Unione Internazionale dei Magistrati.

2. Presidente di ogni Gruppo Regionale sarà un vice presidente appartenente a tale Gruppo.

Articolo 12

1. Lo statuto e il regolamento sono modificati  dal Consiglio Centrale su proposta sia del Presidente, sia di almeno tre membri, sottoposta al Segretariato Generale almeno tre mesi prima della riunione del Consiglio Centrale. Il Segretariato Generale la trasmette entro un mese a tutti i membri dell’Unione.

2. Il Consiglio Centrale non può modificare lo Statuto che con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le astensioni non sono conteggiate come voto espresso.

3. Per modificare il regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

4. Un membro può dare mandato al delegato di un altro membro presente alle riunioni del Consiglio Centrale, perché voti a suo nome. Si applica l’art. 7, comma 3.

5. Non sono ammessi subemendamenti, a meno che rappresentino una modifica di una proposta. Il Comitato di Presidenza decide sulla loro ammissibilità.

Articolo 13

1. Il presente atto è formato in cinque originali, di cui uno in lingua francese, il secondo in lingua inglese, il terzo in lingua italiana, il quarto in lingua spagnola ed il quinto in lingua tedesca.

2. In caso di difficoltà di interpretazione, farà fede il testo francese.

Disposizione transitoria

La disposizione transitoria dello Statuto approvata il 6 settembre 1953 è abrogata.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELL’UIM

Articolo 1

Registro dei soci

Presso il Segretariato Generale sarà tenuto un registro dei soci ed uno schedario a classificazione alfabetica, o un documento elettronico, dal quale risulti la data di iscrizione e la situazione contabile relativa al pagamento delle quote sociali.

Articolo 2

Consiglio Centrale

1. La convocazione del Consiglio Centrale è comunicata ai soci almeno due mesi prima del giorno fissato per la riunione.

2. Nel corso del mese successivo alla comunicazione, i soci possono richiedere al Presidente di iscrivere determinate questioni nell’ordine del giorno. Deve obbligatoriamente procedersi all’iscrizione se la richiesta viene formulata da almeno due soci.

3. L’ordine del giorno è comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della riunione.

Articolo 3

Votazione

1. Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate per iscritto nel corso della prima sessione della riunione del Consiglio Centrale, durante la quale l’elezione ha luogo. Le candidature debbono contenere i nomi dei candidati, la loro appartenenza a una associazione nazionale o gruppo nazionale rappresentativo, membro dell’Unione Internazionale dei Magistrati (art. 2.2 dello statuto), nonché l’indicazione della rispettiva posizione nella magistratura nazionale d’appartenenza e nell’associazione o gruppo nazionale.

2. Ogni delegato deve votare per un numero di candidati uguale al numero dei posti disponibili e includere nel voto per l’elezione dei vice presidenti almeno un candidato di ogni Gruppo Regionale. Le schede di voto che non rispettano questa regola sono considerate nulle.

3. Il Presidente può disporre che, per l’elezione di coloro che saranno investiti delle cariche sociali, si voti a scrutinio segreto.

4. Lo scrutinio segreto è obbligatorio in ordine ad ogni questione, quale che ne sia l’oggetto, allorché tre delegati chiedano che si proceda con tale forma di votazione.

5. Quando la riunione del Consiglio Centrale si tiene conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, comma ottavo, dello Statuto, il Comitato di Presidenza, dopo consultazione con il Segretariato Generale, decide delle modalità tecniche attraverso le quali le votazioni possono svolgersi, nel rispetto dei principi fissati da questo articolo.

Articolo 4

Quota sociale

L’ammontare della quota sociale è fissato dal Consiglio Centrale, che a tal fine ripartisce i soci in quattro categorie. Il Consiglio Centrale determina anche, su proposta del Comitato di Presidenza, la percentuale di aumento automatico delle quote sociali. Detto ammontare deve essere versato al Segretariato Generale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 5

Rendiconto

1. Il rendiconto deve riferirsi al periodo compreso fra una riunione del Consiglio Centrale e la successiva. Se il Consiglio Centrale non si riunisce entro l’anno, il rendiconto, ai sensi dell’art.10 dello Statuto, viene fatto al Presidente, alla data del 31 dicembre.

2. Il rendiconto comprende:

a) una relazione in cui viene indicato il movimento degli introiti e delle spese, con le osservazioni del caso, ed un quadro riassuntivo contenente l’esposizione delle diverse partite attive e passive;
b) la presentazione di un certificato della banca, presso la quale sono depositati i fondi dell’Unione, attestante il saldo ad una data che non preceda di più di un mese il giorno fissato per la riunione del Consiglio Centrale o il 31 dicembre, se necessario;
c) la presentazione del libro mastro e di tutti i documenti contabili.

3. Il Consiglio Centrale, prima dell’inizio dei lavori, designa due commissari con il compito di esaminare la relazione finanziaria e di formulare una proposta di approvazione o di non approvazione della predetta relazione.

4. Il Consiglio Centrale, se ne ravvisa i presupposti, dà discarico al Segretario Generale.

5. Quando la riunione del Consiglio Centrale si tiene conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, comma ottavo, dello Statuto, le regole tecniche per il rendiconto saranno fornite in anticipo alle Associazioni aderenti dal Comitato di Presidenza, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

Articolo 6

Forma dei mandati

I mandati previsti dall’art.7, comma 3 e dall’art. 12, comma 3 dello Statuto devono essere conferiti per iscritto.

Articolo 7

Commissioni di Studio

1. Sono istituite quattro Commissioni di Studio:

Prima Commissione: Organizzazione giudiziaria – Status dei Magistrati – Tutela delle libertà individuali.
Seconda Commissione: Diritto e procedura civile (aspetti internazionali e comparati).
Terza Commissione: Diritto e procedura penale (aspetti internazionali e comparati).
Quarta Commissione: Diritto pubblico e sociale (aspetti internazionali e comparati).

2. Le Commissioni di Studio si compongono di un rappresentante per ciascuna associazione, che lo nomina ogni anno, su richiesta del Segretariato Generale. Se le associazioni non comunicano i nomi dei nuovi rappresentanti, il silenzio vale conferma dei rappresentanti in carica.

3. I temi sono stabiliti dal Consiglio Centrale, previa consultazione dei Presidenti delle Commissioni. Il Consiglio Centrale fissa il tempo e il luogo delle riunioni.

4. Ogni Commissione elegge il proprio Presidente e due Vice Presidenti per due anni. Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere rieletti una volta. L’elezione ha luogo al termine della riunione annuale. Nel caso la Commissione non possa riunirsi in un anno elettorale per effetto di una situazione di forza maggiore o per altre cause di impossibilità, queste elezioni avranno luogo nel corso della riunione successiva della Commissione. I predetti titolari rimarranno in carica fino allo svolgimento delle predette elezioni. Nel caso l’impossibilità di tenere una riunione di presenza si protragga per un secondo anno, il Comitato di Presidenza può decidere all’unanimità di estendere il periodo di prorogatio per l’anno successivo; nel caso di decisione adottata non all’unanimità, le elezioni dovranno essere organizzate per videoconferenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma ottavo, dello Statuto.

5. Il Presidente disciplina lo svolgimento dei lavori, redige il questionario e la relazione generale. Il Presidente può inoltre decidere di convocare la Commissione per videoconferenza e di organizzare delle attività nella forma del webinar. Il Presidente può essere assistito da un segretario, che egli sceglie liberamente fra i magistrati del suo paese, e può comunicare direttamente con i membri della Commissione.

6. Il Segretario Generale, se richiestone dal Presidente, è tenuto a coordinare i lavori dei membri della Commissione di studio, specialmente per quel che concerne la diffusione dei questionari del Presidente e delle relazioni dei membri, nonché la traduzione di tali relazioni in lingue diverse da quella originale. I rapporti nazionali devono includere le proposte dei temi di studio per il futuro.

7. Il Presidente, terminati i lavori della sessione, rimette al Segretario Generale copia di tutti gli atti, relazioni e documenti, affinché essi siano conservati negli archivi dell’Unione.

8. Il Segretario Generale è tenuto ad assicurare la più vasta diffusione possibile alle risoluzioni definitive.

Articolo 8

Corrispondenza

1. Copia di tutte le lettere ufficiali deve essere portata a conoscenza del Presidente e del Segretario Generale

2. Il Presidente ed il Segretario Generale, allorché corrispondono con i soci, si trasmettono parimenti, reciprocamente, copia di ogni lettera.

Articolo 9

Lingue ammesse

1. La corrispondenza ordinaria può essere redatta dal Presidente, dal Segretario Generale e da ogni associazione, gruppo o comitato aderente all’Unione Internazionale nella propria rispettiva lingua.

2. I principali atti e documenti dell’UIM devono essere redatti nelle cinque lingue seguenti: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco. In caso di dubbio, e a meno che non sia altrimenti disposto, il testo francese prevale.

3. Le lingue di lavoro dell’Unione sono il francese, l’inglese e lo spagnolo per il Consiglio Centrale, in caso di traduzione simultanea. In mancanza di questa, le lingue di lavoro sono il francese e l’inglese.

Articolo 10

Processi verbali

I processi verbali del Consiglio Centrale sono considerati documenti principali.

Articolo 11

Ammissione di nuovi membri

Per l’ammissione di nuovi soci vengono osservate le seguenti regole:

1. L’Unione Internazionale dei Magistrati non ammette che un’associazione o gruppo rappresentativo nazionale per paese.

2. L’organizzazione che sollecita la propria ammissione deve essere rappresentativa della magistratura del paese al quale appartiene. Tale rappresentatività, tuttavia, non è in funzione di un numero minimo di aderenti in rapporto a quello dei magistrati di quel paese. Non si esige inoltre, che l’organizzazione sia dotata di statuto.

3. Per mezzo dell’attività che esercita e dei principi cui si ispira, l’organizzazione candidata deve dimostrare che tende a fini conformi a quelli indicati dall’Unione Internazionale dei Magistrati nel suo Statuto.

4. In ogni caso, il Consiglio Centrale dell’Unione Internazionale dei Magistrati, prima di ammettere un nuovo socio, ha il dovere di assicurarsi che l’associazione sia indipendente dai poteri esecutivo e legislativo del suo paese.

5. Il fatto che l’indipendenza della magistratura nel paese in questione non sia completamente assicurata non dovrà essere considerato alla stregua di uno dei criteri di ammissione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’indipendenza della magistratura dovesse essere ancora raggiunta, l’associazione candidata deve dimostrare che essa opera per raggiungere tale indipendenza.

6. Le regole procedurali essenziali per l’ammissione dei nuovi membri sono determinate dal Comitato di Presidenza, adottate dal Consiglio Centrale e annesse al presente regolamento interno.

Articolo 12

Esclusione dei membri

1. I membri che non rispettano più le condizioni richieste dall’articolo precedente possono essere esclusi per effetto di una decisione del Consiglio Centrale.

2. Quando riceve conoscenza del fatto che una associazione non rispetta più i criteri di ammissione richiesti, il Comitato di Presidenza può, previa consultazione del Gruppo Regionale d’appartenenza, designare due relatori, incaricati di esaminare la situazione.

3. La procedura che può condurre alla decisione di escludere un membro da parte del Consiglio Centrale è la medesima da seguire per l’ammissione dei nuovi membri.

4. La decisione di esclusione è presa dal Consiglio Centrale alla maggioranza qualificata di cui all’art. 7, comma 6, dello statuto.

Articolo 13

Monitoraggio (ad hoc e periodico)

1. Su richiesta del Comitato di Presidenza, un associato è tenuto a depositare un rapporto sulla situazione della magistratura nel suo paese e sul rispetto dei criteri per l’ammissione previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 4 dello statuto (Monitoraggio ad hoc).

 2. Nel caso almeno 5 membri dell’UIM, o, in alternativa, una risoluzione approvata da un Gruppo Regionale, presentino una richiesta che sollevi specifiche preoccupazioni sull’indipendenza della magistratura e includa i motivi di tali preoccupazioni, il Comitato di Presidenza trasmette tale richiesta al membro in questione.

3. Il rapporto deve includere tutte le questioni oggetto della richiesta e deve fare riferimento alle iniziative eventualmente intraprese dalla associazione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’UIM e per difendere i principi internazionalmente riconosciuti in tema di indipendenza del potere giudiziario.

4. Ogni anno, e per la prima volta nel 2020, 1/3 dei membri debbono rispondere ad un questionario di monitoraggio sulla situazione dell’associazione e del potere giudiziario del Paese (Monitoraggio ordinario). I membri saranno scelti per ordine alfabetico del Paese cui appartengono. Forma e contenuto del questionario destinato al Monitoraggio saranno determinati dal Consiglio Centrale. La procedura di Monitoraggio può essere sospesa dal Comitato di Presidenza nel caso in cui il Consiglio Centrale non possa riunirsi per situazioni di forza maggiore o per altre cause di impossibilità.

5. Ogni rapporto o risposta al questionario previsto da questo articolo saranno trasmessi almeno un mese prima la seconda riunione del Comitato di Presidenza che precede immediatamente il Consiglio Centrale. Essi saranno distribuiti a tutti i membri.

6. La mancata trasmissione, da parte di un membro, del rapporto o della risposta al questionario, senza giustificato motivo, consente al Comitato di Presidenza di attivare la procedura prevista dall’art. 12 del presente regolamento interno.

7. Al fine di ricevere ed analizzare i rapporti di Monitoraggio di cui all’art. 13, comma 4, è costituita una commissione in seno al Consiglio Centrale. Presieduta da uno dei vice presidenti dell’Unione, designato dal Comitato di Presidenza, essa comprende inoltre 2 rappresentanti per ogni Gruppo Regionale eletti da questo Gruppo. Al termine dei lavori la commissione indirizza un rapporto scritto al Comitato di Presidenza. Questo rapporto è distribuito a tutti i membri.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall’adozione del nuovo statuto e del nuovo regolamento generale, e in modo automatico, i membri straordinari acquistano lo status di membri a pieno titolo.
2. Queste associazioni presenteranno il rapporto previsto dall’art. 6 dello statuto e dall’art. 13, commi da 1 a 6 del regolamento generale entro un anno dall’approvazione delle presenti disposizioni. Un relatore sarà inoltre designato dal Comitato di Presidenza, con l’incarico di redigere, entro un anno, un rapporto sul rispetto da parte dell’associazione dei criteri di cui all’art. 4, commi 2 e 3 dello statuto e 11 del regolamento generale. Nel caso in cui queste associazioni non rispettassero i predetti criteri, le disposizioni di cui agli artt. 5 dello statuto e 12 del regolamento interno troveranno applicazione.
3. Gli attuali membri straordinari che hanno presentato domanda per diventare membri ordinari e in relazione ai quali un rapporto per l’ammissione come membro ordinario è già stato presentato, saranno dispensati dal rispetto della procedura prevista al comma precedente.

ALLEGATI

Contributo alle spese d’amministrazione a carico delle associazioni che presentano una domanda per diventare membri

(Articolo 11, co. 6, del regolamento per l’applicazione dello statuto dell’UIM)

(Articolo 11, co. 6, del regolamento per l’applicazione dello statuto dell’UIM)

Ogni associazione che presenta una domanda per diventare membro deve corrispondere al Segretariato Generale un contributo alle spese d’amministrazione il cui ammontare corrisponde al livello più basso di contribuzione pagato dai membri.

International Association of Judges
Union Internationale des Magistrats
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour – 00193 – Roma, Italy
tel. +39 06 6883 2213 – fax. +39 06 687 1195