Statuto Universale del Giudice

Approvato dal Consiglio Centrale dell'UIM il 17 novembre 1999

Preambolo.

Vari gruppi di giudici di diversi Paesi hanno partecipato all’elaborazione preliminare di questo statuto. Esso costituisce il risultato consensuale di tale lavoro e contiene alcune norme generali di base.

Il testo dello statuto è stato approvato all’unanimità dei presenti dal Consiglio Centrale dell’Unione Internazionale dei Magistrati nella sua riunione di Taipei (Taiwan) il 17 novembre 1999.

Art. 1   Independenza

I giudici garantiscono, in tutte le loro attività, il diritto di ciascuno ad un giusto processo. Essi devono utilizzare gli strumenti di cui dispongono per consentire la trattazione dei processi mediante un’udienza pubblica entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale stabilito dalla legge, al fine di determinare i diritti e le obbligazioni in materia civile ovvero la fondatezza delle accuse in materia penale.

L’indipendenza del giudice è indispensabile per l’esercizio di una giustizia imparziale nel rispetto della legge. Essa è inviolabile. Tutte le istituzioni ed autorità, tanto nazionali che internazionali, devono rispettare, proteggere e difendere questa indipendenza.

Art. 2   Statuto

L’indipendenza del giudice deve essere garantita da una legge specifica, che gli assicuri un’indipendenza reale ed effettiva rispetto agli altri poteri dello Stato. Il giudice, in quanto depositario dell’autorità giudiziaria, deve potere esercitare le sue funzioni in piena indipendenza rispetto a tutte le forze sociali, economiche e politiche, agli altri giudici ed all’amministrazione giudiziaria.

Art. 3   Soggezione alla legge

Nell’esercizio della sua attività professionale, il giudice è soggetto solo alla legge e non può decidere che in base ad essa.

Art. 4   Autonomia personale

Nell’esercizio della sua attività professionale, il giudice è soggetto solo alla legge e non può decidere che in base ad essa.

Art. 5   Imparzialità e dovere di riservatezza

Il giudice deve essere ed apparire imparziale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale.

Egli deve svolgere il suo compito con equilibrio e rispetto della dignità delle proprie funzioni e di tutte le persone coinvolte.

Art. 6   Efficienza

Il giudice deve adempiere ai suoi doveri professionali entro un tempo ragionevole e mediante tutti gli strumenti funzionali alla massima efficienza.

Art. 7   Attività esterna

Il giudice non può svolgere alcun’altra funzione, pubblica o privata, retribuita o gratuita, che non sia pienamente compatibile con i suoi doveri ed il suo status.

Il giudice non può ricevere incarichi extragiudiziari senza il suo consenso.

Art. 8   Garanzie della funzione

Un giudice non può essere trasferito, sospeso o privato delle sue funzioni se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della procedura disciplinare.

Il giudice è nominato senza limitazione di durata ovvero per un periodo limitato in base a condizioni predeterminate, sempre che non resti compromessa l’indipendenza della giustizia.

Qualsiasi cambiamento dell’età del pensionamento obbligatorio non può avere effetto retroattivo.

Art. 9   Nomina

La selezione dei giudici ed ogni nomina di essi devono essere effettuate sulla base di criteri oggettivi e trasparenti fondati sulla capacità professionale. Nei casi in cui ciò non è assicurato in altra maniera, radicata in una tradizione stabilita e comprovata, la selezione deve essere effettuata da un organo indipendente, di cui una parte sostanziale sia rappresentativa dei giudici.

Art. 10   Responsanilità civile e penale

L’azione civile diretta contro un giudice, nei paesi in cui è prevista, così come l’azione penale, incluso l’arresto, sono esperibili solo a condizione che sia esclusa la possibilità che esse abbiano come scopo di esercitare un’influenza sulla sua attività giurisdizionale.

Art. 11   Gestione amministrativa e principi in materia disciplinare

La gestione amministrativa del personale di magistratura e l’azione disciplinare nei suoi confronti devono essere esercitate in condizioni che permettano di salvaguardarne l’indipendenza, sulla base solo di criteri oggettivi e adeguati.

Quando ciò non è già assicurato in altro modo risultante da una comprovata tradizione, la gestione amministrativa del personale di magistratura e l’azione disciplinare devono essere rimesse ad un organo indipendente, di cui una parte sostanziale sia rappresentativa dei giudici.

L’azione disciplinare contro un giudice può essere esercitata solo in base ad una legge preesistente e nell’osservanza di regole di procedura predeterminate.

Art. 12   Associazioni

Il diritto dei giudici di appartenere ad un’associazione professionale deve essere riconosciuto per permettere loro di essere consultati, specialmente per la determinazione delle loro regole statutarie, etiche od altre, dei mezzi della giustizia, nonché per assicurare la difesa dei loro legittimi interessi.

Art. 13   Remunerazione e pensione

Il giudice deve ricevere una remunerazione sufficiente ad assicurargli un’effettiva indipendenza economica. La remunerazione non deve dipendere dai risultati dell’attività del giudice e non potrà essere ridotta durante il corso del suo servizio professionale.

Il giudice deve poter andare in pensione ricevendo un emolumento corrispondente alla sua categoria professionale.

Dopo il pensionamento, non deve essere precluso al giudice l’esercizio di un’altra professione legale solo a causa della sua pregressa attività giudiziaria.

Art. 14   Mezzi materiali

Gli altri poteri dello Stato devono fornire alla magistratura i mezzi necessari alla sua azione.

Il potere giudiziario deve potere partecipare alle decisioni concernenti i mezzi materiali o essere sentito in ordine ad esse.

Art. 15   Il pubblico ministero

Nei paesi in cui i magistrati del pubblico ministero sono assimilati ai giudici, i principi sopra enunciati sono ad essi applicabili, tenendo conto della natura delle loro funzioni.

Novembre 1999

Lista delle delegazioni presenti alla riunione del Consiglio Centrale dell'UIM a Taipei (Taiwan), il 17 novembre 1999

ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIUM
BOLIVIA
BRAZIL
CAMEROON
CANADA
COSTA RICA

CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY

GREECE
ICELAND
ISRAEL
ITALY
IVORY COAST
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA

LUXEMBOURG
MOROCCO
NORWAY
PARAGUAY
POLAND (observer)
PORTUGAL
REPUBLIC OF CHINA (Taiwan)
ROUMANIA

SENEGAL
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THE NETHERLANDS
TUNISIA

UNITED KINGDOM
UNITED STATES OF AMERICA
URUGUAY

International Association of Judges
Union Internationale des Magistrats
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour – 00193 – Roma, Italy
tel. +39 06 6883 2213 – fax. +39 06 687 1195